Ferie, monetizzazione e Legge di stabilità

31.01.2013 16:26

Di Raffaele Ciuffreda

 

Fruizione ferie da parte dei docenti, cambiano le regole (comma 54)

La norma – comma 54 legge 228/2012 (legge di stabilità) - “Il personale docente di tutti i

gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari

scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle

attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per

un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di

sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per

la finanza pubblica.”

Commento - I docenti (non si evince nel testo la distinzione tra docenti a tempo determinato

ed indeterminato) devono usufruire delle ferie anche durante i periodi di sospensione delle

lezioni, secondo i calendari scolastici definiti dalle regioni, ad eccezione dei giorni in cui ci sono

gli scrutini, gli esami di Stato e le attività valutative. Durante il periodo delle lezioni i giorni di

ferie fruibili sono massimo 6 a condizione che non ci sia aggravio di spese.

Conseguenze - Molto negative per i diritti dei docenti che sono gli unici lavoratori pubblici

obbligati a prendere le ferie durante i periodi decisi dall'amministrazione. La finalità di questa

norma che stravolge il CCNL è chiara: rendere applicabile quanto più possibile il divieto di

monetizzazione delle ferie previsto dalla spending review. Vengono di fatto modificate

(precisamente “disapplicate” come dice il comma 56) le seguenti norme contrattuali :

art. 13 comma 9, art.15 comma 2 e art. 19 comma 2 del CCNL.

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Monetizzazione parziale delle ferie ai supplenti temporanei (comma 55)

La norma – comma 55 legge 228/2012 (legge di stabilità) – “All'articolo 5, comma 8, del

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale

docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con

contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza

tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle

ferie»”.

Commento - I docenti e gli ATA supplenti temporanei e i docenti supplenti fino al 30 giugno

che non possono fruire delle ferie nel periodo di durata del contratto hanno diritto al

pagamento delle stesse.

Conseguenze. La norma cerca di attenuare l'ingiustizia (commessa dalla spending review)

che impedisce la monetizzazione delle ferie per tutti i pubblici dipendenti. Un’attenuazione del

tutto insufficiente, che il Miur si è visto costretto a introdurre dopo che la FLC ha dimostrato

con esempi concreti l'assurdità e l’onerosità di questo divieto. Inoltre in considerazione del

comma precedente si paga solo la differenza tra ferie spettanti e la somma delle ferie

effettivamente utilizzate + quelle conteggiate come ferie fruite durante i periodi di sospensione

delle lezioni.

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Inderogabilità da parte dei CCNL (comma 56)

La norma – comma 56 legge 228/2012 (legge di stabilità) – “Le disposizioni di cui ai commi

54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole

contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013"

Commento - Questo comma stabilisce l'inderogabilità da parte dei contratti collettivi delle

disposizioni contenute nella legge di stabilità sull'orario dei docenti della secondaria e sui

periodi di fruizione delle ferie. Inoltre si stabilisce la disapplicazione dal 1° settembre

2013 delle clausole contrattuali contrastanti.

Conseguenze. È un intervento gravissimo della legge su materie di esclusiva competenza

contrattuale. Lo stesso art. 40 del decreto 165/2001 - come modificato dal DLgs 150/2009 -

stabilisce che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente

pertinenti al rapporto di lavoro e orario e ferie rientrano pienamente in questa determinazione

legislativa. Prosegue quindi l'operazione di smantellamento dei contratti e della contrattazione

già avviata dal precedente governo: questo per la FLC è inaccettabile.

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Ora appare evidente inoltre che le norme di cui sopra, da un lato hanno cercato di mettere una

pezza in relazione alla spending review ma dall’altro pongono non pochi problemi interpretativi.

Infatti l’entrata in vigore della legge di stabilità è il 1° gennaio 2013 ma al tempo stesso la

legge specifica, al comma 56 dell'art. 1, che le clausole contrattuali contrastanti con le

disposizioni introdotte in materia di fruizione dei periodi di ferie dai commi 54 e 55 del

medesimo articolo, saranno disapplicate dal 1° settembre 2013. Quindi restano in vigore, fino

al 31 agosto 2013, le norme contrattuali in contrasto con il dettato normativo : art. 13 comma

9, art.15 comma 2 e art. 19 comma 2 del CCNL.

Se le norme contrattuali restano in vigore fino al 31 agosto 2013 fino ad allora nella sostanza

non si possono applicare il comma 54 della legge di stabilità e quindi le ferie maturate e non

fruite dovrebbero essere retribuite per quest’anno scolastico.

C’è da scommettere che ci sarà specifica interpretazione dell’amministrazione in merito…..

Si ribadisce  che non vi è norma che obblighi il personale a chiedere le ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni e tantomeno che permetta al DS di collocare d’ufficio il personale in ferie.