Ferie, monetizzazione e Legge di stabilità
Di Raffaele Ciuffreda
Fruizione ferie da parte dei docenti, cambiano le regole (comma 54)
La norma – comma 54 legge 228/2012 (legge di stabilità) - “Il personale docente di tutti i
gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari
scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle
attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per
un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di
sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica.”
Commento - I docenti (non si evince nel testo la distinzione tra docenti a tempo determinato
ed indeterminato) devono usufruire delle ferie anche durante i periodi di sospensione delle
lezioni, secondo i calendari scolastici definiti dalle regioni, ad eccezione dei giorni in cui ci sono
gli scrutini, gli esami di Stato e le attività valutative. Durante il periodo delle lezioni i giorni di
ferie fruibili sono massimo 6 a condizione che non ci sia aggravio di spese.
Conseguenze - Molto negative per i diritti dei docenti che sono gli unici lavoratori pubblici
obbligati a prendere le ferie durante i periodi decisi dall'amministrazione. La finalità di questa
norma che stravolge il CCNL è chiara: rendere applicabile quanto più possibile il divieto di
monetizzazione delle ferie previsto dalla spending review. Vengono di fatto modificate
(precisamente “disapplicate” come dice il comma 56) le seguenti norme contrattuali :
art. 13 comma 9, art.15 comma 2 e art. 19 comma 2 del CCNL.
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Monetizzazione parziale delle ferie ai supplenti temporanei (comma 55)
La norma – comma 55 legge 228/2012 (legge di stabilità) – “All'articolo 5, comma 8, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con
contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza
tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle
ferie»”.
Commento - I docenti e gli ATA supplenti temporanei e i docenti supplenti fino al 30 giugno
che non possono fruire delle ferie nel periodo di durata del contratto hanno diritto al
pagamento delle stesse.
Conseguenze. La norma cerca di attenuare l'ingiustizia (commessa dalla spending review)
che impedisce la monetizzazione delle ferie per tutti i pubblici dipendenti. Un’attenuazione del
tutto insufficiente, che il Miur si è visto costretto a introdurre dopo che la FLC ha dimostrato
con esempi concreti l'assurdità e l’onerosità di questo divieto. Inoltre in considerazione del
comma precedente si paga solo la differenza tra ferie spettanti e la somma delle ferie
effettivamente utilizzate + quelle conteggiate come ferie fruite durante i periodi di sospensione
delle lezioni.
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Inderogabilità da parte dei CCNL (comma 56)
La norma – comma 56 legge 228/2012 (legge di stabilità) – “Le disposizioni di cui ai commi
54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole
contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013"
Commento - Questo comma stabilisce l'inderogabilità da parte dei contratti collettivi delle
disposizioni contenute nella legge di stabilità sull'orario dei docenti della secondaria e sui
periodi di fruizione delle ferie. Inoltre si stabilisce la disapplicazione dal 1° settembre
2013 delle clausole contrattuali contrastanti.
Conseguenze. È un intervento gravissimo della legge su materie di esclusiva competenza
contrattuale. Lo stesso art. 40 del decreto 165/2001 - come modificato dal DLgs 150/2009 -
stabilisce che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente
pertinenti al rapporto di lavoro e orario e ferie rientrano pienamente in questa determinazione
legislativa. Prosegue quindi l'operazione di smantellamento dei contratti e della contrattazione
già avviata dal precedente governo: questo per la FLC è inaccettabile.
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Ora appare evidente inoltre che le norme di cui sopra, da un lato hanno cercato di mettere una
pezza in relazione alla spending review ma dall’altro pongono non pochi problemi interpretativi.
Infatti l’entrata in vigore della legge di stabilità è il 1° gennaio 2013 ma al tempo stesso la
legge specifica, al comma 56 dell'art. 1, che le clausole contrattuali contrastanti con le
disposizioni introdotte in materia di fruizione dei periodi di ferie dai commi 54 e 55 del
medesimo articolo, saranno disapplicate dal 1° settembre 2013. Quindi restano in vigore, fino
al 31 agosto 2013, le norme contrattuali in contrasto con il dettato normativo : art. 13 comma
9, art.15 comma 2 e art. 19 comma 2 del CCNL.
Se le norme contrattuali restano in vigore fino al 31 agosto 2013 fino ad allora nella sostanza
non si possono applicare il comma 54 della legge di stabilità e quindi le ferie maturate e non
fruite dovrebbero essere retribuite per quest’anno scolastico.
C’è da scommettere che ci sarà specifica interpretazione dell’amministrazione in merito…..
Si ribadisce che non vi è norma che obblighi il personale a chiedere le ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni e tantomeno che permetta al DS di collocare d’ufficio il personale in ferie.