Ferie per i supplenti: tutto tace

11.04.2013 15:54

da Orizzonte Scuola

A più di un mese dalla richiesta non è ancora pervenuto il parere dell'Ufficio legale del Ministero circa l'appplicazione delle norme contenute nella Legge di Stabilità per la fruizione delle ferie da parte dei supplenti.

Le Organizzazioni sindacali hanno infatti contestato i nuovi modelli di contratto predisposti dal Miur in cui il dispositivo della mancata monetizzazione viene imposto a partire dal 01 gennaio 2013, piuttosto che dal 1° settembre, come essi ritengono corretto.

Il Ministero aveva anche già predisposto una bozza di circolare, mai pubblicata, in attesa del parere. Considerato che siamo ad aprile, in ogni caso la disposizione arriverà nella parte finale dell'anno scolastico, e qualora l'interpretazione ritenuta corretta fosse quella del Ministero, questo creerebbe delle difficoltà perchè andrebbe ad incidere su periodi già trascorsi (ad es. sospensione delle attività didattiche durante Pasqua).

In ogni caso i sindacati si sono dimostrati concordi sull'avvio di un contenzioso qualora la risposta dell'Ufficio legale non dovesse essere rispondente alle loro richieste.

Ricordiamo le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1º settembre 2013.”

Il Ministero recepisce 'art. 54 e 55 (li ha introdotti nei modelli di contratto per supplenze brevi stipulati dal 1° gennaio 2013), ma non il comma 56.